mercoledì 13 giugno 2007

FANNULLONI: BALDELLI (FI) ''MAGGIORANZA BOCCIA PROPOSTA NICOLAIS IN COMMISSIONE LAVORO''

FANNULLONI: BALDELLI (FI) ''MAGGIORANZA BOCCIA PROPOSTA NICOLAIS IN COMMISSIONE LAVORO'' ''Oggi in Commissione Lavoro alla Camera, dopo un acceso dibattito che ha spaccato la maggioranza, il centrosinistra, votando in sede consultiva la richiesta di stralcio, ha bocciato la proposta del Ministro Nicolais di costituire una commissione presso il CNEL sulla valutazione dei dipendenti pubblici'': ne dà notizia Simone Baldelli, deputato azzurro e componente della commissione Lavoro della Camera.
''Si tratta di un grave schiaffo politico al Ministro Nicolais dato da un centrosinistra che, su queste materie, invece di sostenere le posizioni del governo, agisce sotto dettatura dei sindacati confederali.
A Nicolais non resta che prendere atto dell'accaduto e trarne le conseguenze politiche. D'altra parte il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione è riuscito a scontentare davvero tutti: i sindacati e la maggioranza, da un lato, che hanno dimostrato di opporsi ad ogni logica di meritocrazia, e l'opposizione, dall'altro, che avrebbe voluto un'iniziativa più incisiva sulla lotta al fannullismo, a partire dalla responsabilizzazione dei dirigenti.''


Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche (C. 2161 Governo)

PROPOSTA DI PARERE (approvato)
(relatore On. Bellanova)

La XI commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2161, come risultante dagli emendamenti approvati;

valutati favorevolmente gli obiettivi di modernizzazione di efficienza dell’Amministrazione pubblica e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, che con il provvedimento si intendono perseguire;

rilevato che l’art. 11 prevede l’istituzione della commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche come struttura autonoma presso il CNEL;

considerato che il Memorandum d’intesa sul lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche siglato il gennaio 2007 prevede che l’adozione e la diffusione di un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell’azione amministrativa possono e devono costituire la base dell’intero impianto di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

rilevato che lo stesso Memorandum stabilisce che la misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative fissate in termini sia di realizzazione sia di effetti sul benessere dei cittadini;

pur ritenuto utile un sistema di valutazione di efficacia e di efficienza dei servizi pubblici affidato ad un organismo autonomo;

valutata la soluzione individuata non soddisfacente e meritevole di ulteriori approfondimenti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
- sia stralciato l’articolo 11 relativo all’istituzione della commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche



Disegno di legge: "Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese"Art. 11.
(Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche).

1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-bis. (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche). - 1. È istituita presso il CNEL una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito "Commissione", la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:
a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).
5. L’ incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL, ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 9.
10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater. (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “L’ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo.”;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure,» sono aggiunte le seguenti: «,il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».

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