giovedì 26 luglio 2007

DISCIPLINA DEI LAVORI USURANTI: RISPOSTA DEL GOVERNO ALL'INTERROGAZIONE DI SIMONE BALDELLI

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01331
presentata da
SIMONE BALDELLI
martedì 24 luglio 2007 nella seduta n.193

BALDELLI e FABBRI. -
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
-Per sapere - premesso che:

secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374: «1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.
2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

le attività particolarmente usuranti individuate nella citata tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono:
il lavoro notturno continuativo;
i lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
i lavori in galleria, cava o miniera;
i lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
i lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copriletto;
i lavori in cassoni ad aria compressa;
i lavori svolti dai palombari;
i lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;
i lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;
gli autisti di mezzi rotabili di superficie;
i marittimi imbarcati a bordo;
il personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;
i trattoristi;
gli addetti alle serre e fungaie;
i lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili;

considerando i risultati cui era pervenuta la commissione tecnico-scientifica, istituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, il 19 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, dispose con decreto, all'articolo 1, comma 1, che:
«Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;
la prevalenza della mansione usurante;
la mancanza di possibilità di prevenzione;
la compatibilità fisicopsichica in funzione dell'età;
l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
l'età media della pensione di invalidità;
il profilo ergonomico;
l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.»;

l'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 19 maggio 1999 recante «Criteri di individuazione delle mansioni usuranti» recita: «Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità»;

i benefici pensionistici previsti dall'ordinamento, per chi svolge queste particolari attività, hanno la ratio di bilanciare la loro minore aspettativa di vita rispetto a tutti gli altri lavoratori;

nel dibattito in corso sull'aumento dell'età pensionabile, previsto dalla cosiddetta riforma Maroni, è emersa la volontà di parte della maggioranza parlamentare di centrosinistra, e di alcuni ministri, di voler aggiungere altre tipologie di lavoro a quelle già previste dall'Ordinamento;

una modifica della lista dei lavori usuranti che preveda l'ingresso indiscriminato di altre tipologie di lavoro, rischia di protrarre all'infinito il dibattito sull'argomento e di creare delle ingiuste discriminazioni e sacche di privilegio all'interno del mondo del lavoro -:

se il Governo, nel dibattito in corso in materia di pensioni ha intenzione di aggiungere altre tipologie di lavoro nella lista di quelli che l'ordinamento qualifica come usuranti e secondo quali criteri intenda farlo. (5-01331)



TESTO DELLA RISPOSTA (25 luglio 2005)
L'Onorevole Baldelli nell'atto ispettivo che passo a discutere solleva l'attenzione sulla tematica dei lavori usuranti, con riferimento all'incidenza sul versante previdenziale.
L'Accordo recentemente raggiunto, tra Governo e Parti sociali, in materia di previdenza, lavoro e competitività, dedica una particolare attenzione, proprio in ragione della loro valenza sociale, ai lavori usuranti, nell'ambito della sezione inerente la previdenza.
Per tali tipologie lavorative sono state individuate risorse massime disponibili su base annua ed una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 pari a 10 miliardi di euro.
È altresì prevista l'istituzione di una Commissione, costituita da Governo e parti sociali, che entro il mese di settembre 2007, dovrà definire concrete ipotesi tecniche attuative di quanto già delineato nell'Accordo. Nell'Accordo, in particolare, la platea dei destinatari è così individuata:
lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministro del Lavoro del 1999 (decreto Salvi);
lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs. 66/2003;
lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri:
lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie;
lavoratori vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni;
lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
conducenti di mezzi pubblici pesanti.
Coloro che risultano nelle condizioni suddette al momento del pensionamento di anzianità potranno conseguire su domanda, entro i limiti sopra definiti, il diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.
Le ulteriori determinazioni saranno affidate alla Commissione Governo-parti sociali che, come anticipato, provvederà a definire le ipotesi tecniche sulla base della rigorosa osservanza dei tetti numerici e di risorse indicati, al fine di consentire che gli oneri connessi con il riconoscimento delle agevolazioni alla platea dei beneficiari siano coerenti con la somma stanziata.

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