mercoledì 10 ottobre 2007

PRESENTATA ALLA CAMERA INTERROGAZIONE IN TEMA DI CONSULENZE TRASPARENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05223
presentata da
SIMONE BALDELLI
giovedì 11 ottobre 2007 nella seduta n.222


BALDELLI, GIORGIO CONTE, GREGORIO FONTANA, CROSETTO, CASERO, FABBRI e GIUDICE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.- Per sapere - premesso che:

secondo una recente inchiesta del settimanale l'Espresso, i consulenti esterni della pubblica amministrazione sono più di 156 mila, ai quali vanno aggiunti altri 105 mila dipendenti pubblici che eseguono prestazioni per altri enti. Il tutto per una spesa complessiva di oltre un miliardo e mezzo di euro l'anno;

l'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che: «Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.»;

l'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici, dispone che: «Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.» -:

quale sia lo stato di attuazione, con riferimento ai ministeri, delle disposizioni di legge in materia di trasparenza e pubblicità degli incarichi pubblici, quali siano i ministeri inadempienti in tal senso, e se il Governo non intenda intraprendere iniziative urgenti per la pubblicazione immediata, sui rispettivi siti web, dei dati relativi agli incarichi pubblici conferiti, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. (4-05223)

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