martedì 29 gennaio 2008

ItaliaOggi del 29.01.2008 (pag.17): Materne senza più supplenti


Effetto boomerang di una norma della Finanziaria: vietati i contratti superiori a tre mesi
Comuni in allarme per le sostituzioni: così si blocca il servizio


di Alessandra Ricciardi

Sono già tante adesso le polemiche perché, quando l'insegnante titolare si assenta, trovare in tempi rapidi un sostituto che copra la classe, per pochi giorni o per qualche mese, è sempre un'impresa. Con la Finanziaria 2008 altro che ritardi, il supplente, nelle scuole materne e negli asilo nido, non arriverà proprio più.
Già, perché nella frenesia di bloccare il precariato nelle pubbliche amministrazioni, il parlamento ha approvato una norma della Finanziaria che di fatto impedisce alle amministrazioni comunali di fare contratti di sostituzione per un periodo superiore ai tre mesi. Una norma che, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, rischia fra pochi giorni di mandare gambe all'aria in molti comuni il servizio scolastico, per un'utenza, quella appunto delle materne, molto delicata per l'età dei bambini che le frequentano e gli assetti gestionali delle famiglie. "Avevamo sottolineato i rischi di questa norma", denuncia l'Anci, l'associazione nazionale dei comuni guidata da Leonardo Domenici, "ma non siamo stati ascoltati. Ora l'eventualità di interruzione del servizio è reale". L'articolo 3, comma 79, della legge finanziaria 2008, che ha modificato l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ha previsto un regime fortemente restrittivo nell'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato: le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, precisa l'articolo, e non possono avvalersi di contratti flessibili se non per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi. La norma non si applica alle scuole statali, per le quali vige una disciplina speciale che l'articolo in questione non modifica. Ma si applica per intero, invece, a tutte le altre amministrazioni, e dunque anche a quelle comunali che gestiscono il servizio scolastico. Con due sole eccezioni: la realizzazione di progetti finanziati da fondi comunitari e le sostituzioni di maternità. Ma per assenze causa malattia non c'è nessuna deroga. E così il supplente che ha già maturato una sostituzione per tre mesi, anche con contratto sottoscritto prima del 2008, o che raggiungerà il limite con nuovi contratti, è automaticamente fuori dal mondo della scuola dell'infanzia: non potrà più ricevere contratti a tempo determinato. Una modalità di lavoro, questa, che nel complesso della scuola dà lavoro a circa 300 mila persone. L'altra faccia della medaglia è l'impossibilità per le scuole di fare i contratti di supplenza in base alle effettive esigenze del sistema scolastico. "Chi ha scritto la norma non conosce le specificità della scuola, che si basa su un'estrema flessibilità della gestione del personale", è il commento di Simone Baldelli, deputato di Forza Italia in commissione lavoro, primo firmatario di un emendamento alla norma presentato nell'ambito del decreto milleproroghe. Che aggiunge: "Gli istituti statali sono già fuori dall'applicabilità del citato articolo della Finanziaria, basterebbe estendere quella specificità anche al settore comunale". Nei comuni, problematiche specifiche "si pongono anche in relazione alle esigenze di copertura delle sezioni vacanti degli asili-nido; la rigida applicazione delle disposizioni di cui al novellato articolo 36, infatti, comporterebbe la rotazione trimestrale degli incarichi di supplenza", è il commento di Nadia Masini, sindaco di Forlì e responsabile Anci, "il governo deve intervenire".


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